Art. 1.

      1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007, il Ministro dell'istruzione provvede, in sede di definizione dei curricoli, a introdurre nella scuola primaria l'insegnamento dell'educazione motoria. Contestualmente, sono istituiti i corrispondenti ruoli del personale docente, ai quali si accede tramite concorso per titoli ed esami.
      2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa, le modalità per l'insegnamento di cui al comma 1, che deve comunque prevedere almeno due ore settimanali.